Lo Statuto
STATUTO DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA
Scuola Materna della Comunità Maria Peratoner – Organizzazione di Volontariato
INDICE
Art. 1 – Costituzione
Art. 2 – Scopo
Art. 3 – Rapporti
Art. 4 – Iscrizioni e frequenza
Art. 5 – Mezzi
Art. 6 – Soci
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo
Art. 9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
Art. 10 – Dei volontari e delle persone retribuite
Art. 11 – Organi
Art. 12 – Convocazione dell’assemblea dei soci
Art. 13 – Assemblea ordinaria
Art. 14 – Assemblea straordinaria
Art. 15 – Esercizio del diritto di voto e modalità di votazione
Art. 16 – Elezione e composizione del Consiglio Direttivo
Art. 17 – Attribuzioni del consiglio direttivo
Art. 18 – Funzionamento del consiglio direttivo
Art. 19 – Assenze e dimissioni
Art. 20 – Attribuzioni del Presidente
Art. 21 – L’organo di controllo
Art. 22 – Competenze dell’organo di controllo
Art. 23 – Patrimonio e bilancio d’esercizio
Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione
Art. 25 – Disposizioni finali
ALLEGATO “B” AL
Rep.n. 74.573/22.562
Notaio Marco Dolzani
STATUTO
ART. 1 – COSTITUZIONE
È costituita in Mori l’associazione di seguito denominata “Scuola
Materna della Comunità Maria Peratoner Organizzazione di
Volontariato” in sigla “Materna Peratoner ODV” con sede nel
Comune di Mori (TN).
ART. 2 – SCOPO
L’Associazione è un ente del terzo settore ed è una organizzazio-
ne di volontariato che ha quale scopo il perseguimento, senza sco-
po di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale me-
diante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemen-
te in favore di terzi, in conformità alle norme particolari che ne di-
sciplinano l’esercizio, dell’attività di educazione, istruzione e for-
mazione professionale, nonché attività culturali di interesse socia-
le con finalità educativa.
Lo svolgimento di tale attività di interesse generale sarà attuato
anche mediante:
la gestione della scuola dell’infanzia con fini di pieno e ar-
monico sviluppo della personalità dei bambini per una loro edu-
cazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei ge-
nitori di educare ed istruire i propri figli secondo i principi della concezione cristiana della vita;
la diffusione e la promozione di una cultura educativa ri-
spondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle tradizio-
ni e alle prospettive di una comunità e della più ampia società civile;
la promozione della “scuola autonoma della comunità” co-
me realtà sociale – sostenuta dal volontariato – nella quale la persona
possa crescere e svilupparsi, interpretando e diffon-
dendo la cultura dell’autonomia, della partecipazione, della col-
laborazione e dell’integrazione. Essa, pertanto, si fa carico del-
la gestione della scuola dell’infanzia, dei compiti ad essa con-
nessi;
L’Associazione potrà svolgere attività diverse dalle precedenti
purché secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse ge-
nerale secondo criteri e limiti di legge.
L’Associazione non persegue scopi di lucro.
ART. 3 – RAPPORTI
L’Associazione aderisce alla Federazione provinciale delle Scuole
materne, di cui accetta lo Statuto. La gestione della scuola deve
avvenire comunque nell’osservanza delle disposizioni emanate dalla
Provincia Autonoma di Trento e contenute nel Contratto Col-
lettivo di Lavoro delle Scuole equiparate.
ART. 4 – ISCRIZIONI E FREQUENZA
La scuola dell’infanzia accoglie i bambini per i quali venga richie-
sta l’iscrizione secondo le disposizioni normative in materia.
Per l’iscrizione, la frequenza, i servizi di mensa e di trasporto val-
gono le disposizioni di legge vigenti.
L’Associazione può inoltre fornire servizi integrativi e diversificati
all’infanzia nel rispetto degli scopi definiti dall’art. 2, anche in colla-
borazione con altri Enti pubblici o privati.
ART. 5 – MEZZI
Le risorse economiche che l’Associazione trae per il funzionamen-
to e lo svolgimento delle proprie attività sono:
la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
le quote sociali;
gli eventuali lasciti, legati e donazioni effettuati da persone
fisiche e giuridiche a favore della scuola dell’infanzia;
i finanziamenti pubblici e privati e i contributi;
i rimborsi derivanti da convenzioni;
i proventi che derivano da attività di interesse generale e
da attività diverse.
ART. 6 – SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e
le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità isti-
tuzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimen-
to. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del
Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti di legge.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in o-
gni caso il diritto di recesso.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di de-
mocraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cari-
che associative sono elettive e tutti gli associati possono essere e-
letti.
Sono soci ordinari:
i genitori e i legali rappresentanti dei bambini iscritti alla
scuola, che si impegnano ad accettare il presente statuto e ver-
sano la quota sociale annua;
le persone fisiche o giuridiche la cui richiesta di adesione
sia accolta a norma di Statuto e che hanno versato, entro il ter-
mine stabilito, la quota sociale annua.
Sono soci benefattori:
le persone fisiche o giuridiche che offrano una tantum un
importo non inferiore all’importo indicato dal Consiglio Direttivo
o che abbiano reso o rendano alla Associazione prestazioni o
servizi o utilità di rilievo; la qualità di socio benefattore si acqui-
sisce con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei
membri componenti.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità e i termini di presenta-
zione delle richieste di adesione.
Al sussistere delle condizioni di legge sono soci senza obbligo di
versamento della quota associativa:
-la Parrocchia di Mori;
– il Comune di Mori.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci rispetto
ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo di legge.
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Il Consiglio direttivo delibera l’ammissione o il rigetto secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
Ogni socio ha i diritti e i doveri che gli sono attribuiti dallo Statuto
e deve contribuire al buon andamento dell’Associazione, unifor-
mandosi alle deliberazioni degli organi sociali, di cui, se chiamato, accetta la carica.
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nel-
la misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo
(con esclusione dei soci benefattori), oltre che al rispetto dello Sta-
tuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adot-
tate dagli organi sociali.
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in
regola con il versamento della quota associativa.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando espres-
sa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il
termine massimo di 20 (venti) giorni successivi, nel rispetto della
normativa sulla privacy. La presa visione è esercitata presso la se-
de dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consi-
glio Direttivo.
I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’As-
sociazione, esercitando in Assemblea il diritto di voto, compreso il
diritto di elettorato attivo e passivo.
ART. 8 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
La qualifica di socio cessa:
per decesso o estinzione.
Per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in o-
gni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
per esclusione:
a causa di inadempimento nel pagamento dei contributi o
della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio diretti-
vo.
per decisione del Consiglio Direttivo in caso di inadempien-
za degli obblighi associativi o per comportamento lesivo
dell’immagine dell’Associazione.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo,
deve essere motivato e comunicato agli interessati.
ART. 9 – DEI VOLONTARI E DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’As-
sociazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tra-
mite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsa-
te le spese effettivamente sostenute e analiticamente documenta-
te per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabi-
liti dal Consiglio Direttivo.
ART. 10 – DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rap-
porto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il
quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale av-
valendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti della nor-
mativa vigente in materia.
ART. 11 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
l’Organo di Controllo se eletto.
Le cariche nell’ambito del Consiglio direttivo sono a titolo gratuito.
ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo
in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro il termine di
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea è altresì convocata su richiesta di un quinto dei soci
con l’indicazione dettagliata degli argomenti da trattare; in tal caso
il Consiglio Direttivo vi provvede entro un termine massimo di tren-
ta giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione deve essere effettuata con almeno sette giorni
di anticipo tramite esposizione all’albo della scuola e tramite comu-
nicazione scritta o elettronica ai recapiti indicati da ogni singolo so-
cio; la convocazione e l’avviso devono contenere l’ordine del gior-
no, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in
sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da
altro associato indicato dall’assemblea. All’inizio della seduta, chi
presiede proporrà la nomina di un segretario e di due scrutatori e-
letti dall’assemblea.
ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA: QUORUM E COMPETENZE
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convoca-
zione con la presenza della maggioranza dei soci, tenuto conto
delle eventuali deleghe. L’Assemblea delibera a maggioranza as-
soluta di voti dei presenti.
L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno
24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione ed è valida qua-
lunque sia il numero dei soci presenti.
È compito dell’Assemblea ordinaria:
approvare il bilancio di esercizio;
approvare l’eventuale bilancio sociale predisposto dal Con-
siglio Direttivo, se previsto come obbligatorio dalle normative
vigenti in materia;
eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo, scelti tra i
soci;
eleggere l’organo di controllo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi so-
ciali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto co-
stitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: QUORUM E COMPE-
TENZE
È compito dell’Assemblea straordinaria:
1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusio-
ne o scissione dell’Associazione.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scis-
sione dell’Associazione , l’Assemblea straordinaria in prima convo-
cazione è validamente costituita con la presenza, tenuto conto del-
le eventuali deleghe, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favo-
revole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimo-
nio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in secon-
da convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)
degli associati.
L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno
24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
ART. 15 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E MODALITA’ DI
VOTAZIONE
L’esercizio del diritto di voto spetta ai soci che sono iscritti da al-
meno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano
in regola con il versamento della eventuale quota associativa an-
nuale. I soci che non sono iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro
degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di
voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini
del raggiungimento dei quorum.
Ciascun socio ha un voto. E’ ammessa la partecipazione per dele-
ga ad altro socio; ogni socio non può avere più di tre deleghe.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si proce-
de a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un
decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comun-
que nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede me-
diante il voto a scrutinio segreto.
ART. 16 – ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI-
RETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da n.5 (cinque) a 7 (sette) mem-
bri secondo quanto determinato di volta in volta dall’assemblea.
Due membri sono nominati direttamente da parte della Parrocchia
di Mori e del Comune di Mori subordinatamente al fatto che siano
associati.
Tutti gli altri membri sono nominati da parte dell’assemblea degli
associati.
Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla ca-
rica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad
una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubbli-
ci uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio dura in carica 3 anni; i suoi membri sono rieleggibili.
ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio direttivo spetta:
eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vi-
ce-presidente;
accettare i soci e fissare l’ammontare delle quote sociali ed
il termine del loro versamento. Il Consiglio Direttivo comunica
tale obbligo a tutti i soci entro un termine congruo per poter
provvedere al versamento.
redigere il bilancio e l’eventuale bilancio sociale, qualora
previsto dalla normativa vigente in materia, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
attuare la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazio-
ne e quindi, tra l’altro, in modo esemplificativo e non esaustivo:
o attuare i deliberati dell’Assemblea;
o accettare lasciti, legati, donazioni;
o curare l’amministrazione dell’Associazione e la ge-
stione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione
dei beni mobili ed immobili, all’acquisto, alla conservazione ed
al rinnovo degli arredi e attrezzature, garantendo l’idoneità igie-
nica e didattica dei locali della scuola;
o vigilare sul rispetto educativo nell’istituzione scolasti-
ca dei princìpi di cui all’art. 2 del presente statuto;
o decidere sulle questioni riguardanti il personale ope-
rante nella scuola;
o assumere il personale dipendente della scuola, con
trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;
o proporre eventuali regolamenti;
o provvedere agli adeguamenti normativi secondo la
vigente legislazione ed il patto federale;
o organizzare il servizio mensa adottando le tabelle
dietetiche predisposte dalla Federazione Provinciale Scuole
Materne secondo le indicazioni dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari;
o esaminare le proposte provenienti dal Comitato di
gestione, invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità, prov-
vedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per
mancato funzionamento, promuovendo le operazioni per la
sua ricostituzione;
o decidere l’esclusione dei soci inadempienti per la
mancata osservanza degli obblighi associativi o per comporta-
mento lesivo dell’immagine dell’Associazione.
ART. 18 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta e-
gli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno
un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assen-
za, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto da altro consigliere
individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quan-
do è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le delibera-
zioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato
dal Presidente e dal verbalizzante, il quale va poi conservato nel
Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
ART. 19 – ASSENZE E DIMISSIONI
L’assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la
decadenza dalla carica di consigliere.
Nel caso in cui si renda vacante un posto di consigliere, il Consi-
glio Direttivo provvede alla sostituzione. I consiglieri così subentra-
ti rimangono in carica fino alla prossima assemblea che sarà chia-
mata alla conferma o sostituzione fino alla scadenza del mandato
del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare più della metà
dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e
il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o,
in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare nel più
breve tempo possibile l’Assemblea, la quale procederà ad una
nuova elezione del Consiglio Direttivo.
In mancanza, provvederà alla convocazione l’Organo di Controllo
e in mancanza o inerzia di quest’ultimo provvederà la Federazio-
ne Provinciale delle Scuole Materne la quale, a fronte dell’even-
tuale irregolare funzionamento dell’assemblea o incapacità di co-
stituirsi, nominerà un commissario con il compito della gestione or-
dinaria e della convocazione dell’assemblea per l’elezione di un
nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 20 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e ne ha
la firma sociale.
Spetta al Presidente:
presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo;
dirigere l’attività sociale, coordinando l’esercizio delle com-
petenze dei singoli organi;
riferire sull’attività sociale e sul servizio scolastico al Consi-
glio periodicamente e, su mandato del Consiglio, all’Assem-
blea dei soci;
tenere rapporti con autorità, enti pubblici e terzi;
adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli poi entro 30
giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o impedimento o di delega scritta.
ART. 21 – L’ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo, qualora eletto, è monocratico ed è, pertanto,
formato da un 1 (un) solo membro, eletto dall’Assemblea scelto
tra gli iscritti al registro dei revisori legali, qualora obbligatorio in re-
lazione ai suoi compiti.
Si applica l’articolo 2399 del codice civile.
ART. 22 – COMPETENZE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello sta-
tuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e con-
tabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inol-
tre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo è costituito da un revisore legale i-
scritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio del-
l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida previste dalla legge.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti
di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli ammini-
stratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su deter-
minati affari, partecipando anche alle riunioni del Consiglio diretti-
vo e dell’Assemblea.
ART. 23 – PATRIMONIO E BILANCIO D’ESERCIZIO
Gli esercizi sociali si chiudono il 31.08 (trentuno agosto) di ogni
anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo Direttivo procederà alla
compilazione del bilancio con le eventuali relazioni di legge.
Gli utili netti sono interamente destinati a riserva salvo diversa de-
stinazione disposta dalla legge. Il patrimonio, comprensivo di e-
ventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è
utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclu-
sivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di ge-
stione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associa-
ti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti de-
gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi
di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 24 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea nomina un
liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio; si applica
l’art. 9 del D.lgs 117/2017 e succ.mod. e int..
Per quanto attiene gli arredi e le attrezzature acquistati con il fi-
nanziamento provinciale saranno cedute a titolo gratuito, su richie-
sta della Provincia Autonoma di Trento, ai Comuni – sedi di scuole
dell’infanzia – o ad altre scuole equiparate dell’infanzia.
ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto stabilito
dal Codice Civile, dal D.lgs 117/2017 e succ. mod. e int. e dalle
leggi vigenti in materia.
***************
Mori lì 14 gennaio 2021
F.to: Calzà Augusto
F.to: Marco Dolzani (L.S.)