Il Consiglio Direttivo

1PresidenteCalzà Augusto
2vicepresidentePerottoni Marica
3consigliere (Sindaco)Barozzi Stefano
4consigliere (Parroco)Belli Nicola
5consigliereValduga Manuel
6consiglierePasserini Corrado
7consigliereAgosti Riccardo

ORGANO DI CONTROLLO
(REVISORE DEI CONTI)
 
Chizzola Fabiano

ART. 16 – ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI-
RETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da n.5 (cinque) a 7 (sette) mem-
bri secondo quanto determinato di volta in volta dall’assemblea.

Due membri sono nominati direttamente da parte della Parrocchia
di Mori e del Comune di Mori subordinatamente al fatto che siano
associati.
Tutti gli altri membri sono nominati da parte dell’assemblea degli
associati.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla ca-
rica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad

una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubbli-
ci uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio dura in carica 3 anni; i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio direttivo spetta:

 eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vi-
ce-presidente;

 accettare i soci e fissare l’ammontare delle quote sociali ed
il termine del loro versamento. Il Consiglio Direttivo comunica
tale obbligo a tutti i soci entro un termine congruo per poter
provvedere al versamento.
 redigere il bilancio e l’eventuale bilancio sociale, qualora
previsto dalla normativa vigente in materia, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;

 attuare la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazio-
ne e quindi, tra l’altro, in modo esemplificativo e non esaustivo:

o attuare i deliberati dell’Assemblea;
o accettare lasciti, legati, donazioni;

o curare l’amministrazione dell’Associazione e la ge-
stione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione

dei beni mobili ed immobili, all’acquisto, alla conservazione ed

al rinnovo degli arredi e attrezzature, garantendo l’idoneità igie-
nica e didattica dei locali della scuola;

o vigilare sul rispetto educativo nell’istituzione scolasti-
ca dei princìpi di cui all’art. 2 del presente statuto;

o decidere sulle questioni riguardanti il personale ope-
rante nella scuola;

o assumere il personale dipendente della scuola, con
trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;
o proporre eventuali regolamenti;
o provvedere agli adeguamenti normativi secondo la
vigente legislazione ed il patto federale;
o organizzare il servizio mensa adottando le tabelle
dietetiche predisposte dalla Federazione Provinciale Scuole

Materne secondo le indicazioni dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari;
o esaminare le proposte provenienti dal Comitato di

gestione, invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità, prov-
vedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per

mancato funzionamento, promuovendo le operazioni per la
sua ricostituzione;
o decidere l’esclusione dei soci inadempienti per la

mancata osservanza degli obblighi associativi o per comporta-
mento lesivo dell’immagine dell’Associazione.

ART. 18 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta e-
gli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assen-
za, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di

quest’ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto da altro consigliere
individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quan-
do è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le delibera-
zioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità

prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato
dal Presidente e dal verbalizzante, il quale va poi conservato nel
Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 19 – ASSENZE E DIMISSIONI
L’assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la
decadenza dalla carica di consigliere.

Nel caso in cui si renda vacante un posto di consigliere, il Consi-
glio Direttivo provvede alla sostituzione. I consiglieri così subentra-
ti rimangono in carica fino alla prossima assemblea che sarà chia-
mata alla conferma o sostituzione fino alla scadenza del mandato

del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare più della metà
dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e
il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o,
in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare nel più
breve tempo possibile l’Assemblea, la quale procederà ad una
nuova elezione del Consiglio Direttivo.
In mancanza, provvederà alla convocazione l’Organo di Controllo

e in mancanza o inerzia di quest’ultimo provvederà la Federazio-
ne Provinciale delle Scuole Materne la quale, a fronte dell’even-
tuale irregolare funzionamento dell’assemblea o incapacità di co-
stituirsi, nominerà un commissario con il compito della gestione or-
dinaria e della convocazione dell’assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 20 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e ne ha
la firma sociale.
Spetta al Presidente:
 presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo;
 dirigere l’attività sociale, coordinando l’esercizio delle com-
petenze dei singoli organi;
 riferire sull’attività sociale e sul servizio scolastico al Consi-
glio periodicamente e, su mandato del Consiglio, all’Assem-
blea dei soci;
 tenere rapporti con autorità, enti pubblici e terzi;
 adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli poi entro 30
giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o impedimento o di delega scritta.


ART. 21 – L’ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo, qualora eletto, è monocratico ed è, pertanto,
formato da un 1 (un) solo membro, eletto dall’Assemblea scelto

tra gli iscritti al registro dei revisori legali, qualora obbligatorio in re-
lazione ai suoi compiti.

Si applica l’articolo 2399 del codice civile.

ART. 22 – COMPETENZE DELL’ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello sta-
tuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e con-
tabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inol-
tre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti.

In tal caso l’organo di controllo è costituito da un revisore legale i-
scritto nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio del-
l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida previste dalla legge.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti

di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli ammini-
stratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su deter-
minati affari, partecipando anche alle riunioni del Consiglio diretti-
vo e dell’Assemblea.